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Statuto della Provincia del Verbano Cusio Ossola

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STATUTO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 23 dicembre 2014
Modificato ed integrato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 6 del 29 ottobre 2015


TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – La Provincia del Verbano Cusio Ossola: finalità generali e Statuto
Art. 2 – Principi
Art. 3 – Pubblicità degli atti
Art. 4 – Zona omogenea
Art. 5 – Stemma e Gonfalone

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I – Partecipazione popolare

Art. 6 – Conferenze e forme di consultazione
Art. 7 – Istanze, petizioni e proposte
Art. 8 – Referendum popolare consultivo di iniziativa provinciale
Art. 9 – Referendum consultivo di iniziativa popolare
Art. 10 – Referendum consultivo di iniziativa popolare – verifica dei quesiti e indizione
Art. 11 – Referendum consultivo di iniziativa popolare – modalità di svolgimento
Art. 12 – Referendum consultivo di iniziativa popolare – effetti

Capo II – Diritto all'informazione e di accesso

Art. 13 – Diritto all'informazione
Art. 14 – Accesso agli atti e ai documenti amministrativi

Capo III – Collaborazione e rapporti con altri Enti

Art. 15 – Principi Generali nei rapporti con gli altri Enti
Art. 16 – Rapporti con i Comuni e la Regione
Art. 17 – Cooperazione con i Comuni in materia di appalti, acquisti e reti informatiche
Art. 18 – Rapporti con lo Stato
Art. 19 – Rapporti internazionali e con l'Unione Europea
Art. 20 – Nomine

Capo IV – Difensore civico territoriale

Art. 21 – Istituzione e disciplina

TITOLO III – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 22 – Organi di Governo

Capo I – Il Consiglio provinciale

Art. 23 – Ruolo, composizione, Gruppi e Commissioni consiliari
Art. 24 – Autonomia del Consiglio provinciale
Art. 25 – Prerogative e diritti dei Consiglieri provinciali
Art. 26 – Commissione di Garanzia
Art. 27 – Pubblicità delle sedute
Art. 28 – Prima seduta e linee programmatiche
Art. 29 – Dimissioni e surroga
Art. 30 – Attività del Consiglio
Art. 31 – Iniziativa delle deliberazioni
Art. 32 – Sessioni ordinarie e straordinarie
Art. 33 – Competenze del Consiglio provinciale

Capo II – Il Presidente della Provincia

Art. 34 – Competenze
Art. 35 – Obbligo di astensione
Art. 36 – Programma di governo
Art. 37 – Nomina del Vicepresidente e dei Consiglieri delegati
Art. 38 – Funzioni del Vicepresidente e dei Consiglieri delegati
Art. 39 – Decreti del Presidente della Provincia
Art. 40 – Verbalizzazione e assistenza alle riunioni
Art. 41 – Atti che contengono riferimenti o richiami alla soppressa Giunta provinciale
Art. 42 – Dimissioni del Presidente della Provincia
Art. 43 – Rimozione, decadenza, sospensione e/o decesso del Presidente della Provincia

Capo III – L'Assemblea dei Sindaci

Art. 44 – Competenze e norme generali di funzionamento


TITOLO IV – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Art. 45 – Autonomia amministrativa

Capo II – Organizzazione del personale

Art. 46 – Stato giuridico del personale
Art. 47 – Strutture organizzative
Art. 48 – Segretario Generale Art. 49 – Direttore Generale
Art. 50 – Incarichi dirigenziali Art. 51 – Incarichi a contratto
Art. 52 – Funzione e responsabilità dirigenziali
Art. 53 – Atti degli organi di direzione amministrativa
Art. 54 – Assicurazione e tutela giudiziale degli organi e dei dipendenti

TITOLO V – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 55 – Principi
Art. 56 – Motivazione dei provvedimenti amministrativi Art. 57 – Responsabile del procedimento amministrativo

Art. 58 – Giusto procedimento

TITOLO VI – I SERVIZI PUBBLICI

Art. 59 – Servizi pubblici
Art. 60 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO VII – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Capo I – Statuto del contribuente

Art. 61 – Regolamenti contenenti disposizioni tributarie
Art. 62 – Diritti del contribuente
Art. 63 – Doveri dell'Amministrazione provinciale

Capo II – Ordinamento finanziario e contabile

Art. 64 – Ordinamento finanziario
Art. 65 – Demanio e patrimonio
Art. 66 – Ordinamento contabile
Art. 67 – Bilancio
Art. 68 – Controlli interni e di gestione
Art. 69 – Collegio dei Revisori
Art. 70 – Tesoreria e riscossione delle entrate
Art. 71 – Contratti

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 – La revisione dello Statuto
Art. 73 – Norme transitorie e finali
Art. 74 – Entrata in vigore


TITOLO I – PRINCIPI GENERALI


Art. 1 – La Provincia del Verbano Cusio Ossola: finalità generali e Statuto

1. La Provincia del Verbano Cusio Ossola, istituita con Decreto Legislativo n. 277 del 30 aprile 1992, è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e istituzione rappresentativa della comunità residente nel territorio provinciale, comprendente i cittadini italiani e dell'Unione Europea nonché gli stranieri regolarmente soggiornanti; cura gli interessi generali, promuovendo e coordinando lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, nell'ambito della Repubblica italiana.
2. Il territorio della Provincia è costituito dai Comuni che ne fanno parte. La Provincia ha sede nella Città di Verbania, dove si riunisce normalmente il Consiglio che per specifiche esigenze può essere convocato anche negli altri Comuni appartenenti al territorio.
3. L'ordinamento della Provincia si fonda sui principi della Costituzione della Repubblica, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dei valori della Resistenza e si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, tutelando la parità di diritti, doveri e opportunità tra tutti i cittadini e prevenendo ogni discriminazione. La Provincia si impegna, a tal fine, a garantire, a coloro che si trovino per qualsiasi motivo nel proprio territorio, uguaglianza e possibilità di pieno sviluppo della persona umana, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
4. L'ordinamento della Provincia favorisce inoltre le condizioni e le azioni positive necessarie per garantire l'effettiva pari opportunità tra donna e uomo nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale e per favorire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età, delle famiglie e, in generale, delle persone in difficoltà.
5. La Provincia, titolare di funzioni proprie e attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi, regolamentari o negoziali che esercita, agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle proprie finalità. Promuove l'autonoma iniziativa dei privati e delle formazioni sociali alle quali viene riconosciuto ruolo pubblico di pari dignità, favorendone la partecipazione alle scelte politiche della comunità per salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento allo specifico valore della montagna, caratteristica del territorio.
6. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale dell'Ente, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa.
7. La Provincia ha, inoltre, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 – Principi

1. Nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento delle proprie attività, la Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo cui uniformare la propria azione.
2. Definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e di settore, secondo i criteri e le procedure indicate dalle leggi nazionale e regionale e, al fine di concorrere alla determinazione programmatica dei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvede alla loro specifica attuazione.
3. L'attività amministrativa della Provincia s'impronta ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità, della semplificazione delle procedure, della trasparenza delle decisioni e degli atti; la Provincia costituisce punto di riferimento e di coordinamento dell'attività amministrativa degli Enti locali del territorio provinciale.
4. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario dei regolamenti dell'attività degli organi elettivi, degli uffici e della loro dirigenza.
5. Il presente Statuto e i regolamenti riconoscono ai cittadini la partecipazione al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti ed alle informazioni della Provincia e ne disciplinano i limiti.

Art. 3 – Pubblicità degli atti

1. La Provincia provvede alla pubblicazione ufficiale degli atti all'Albo Pretorio digitale, adeguandosi ai principi sulla trasparenza come normati a livello nazionale e regionale e promuove forme di ampia pubblicizzazione dell'attività amministrativa da essa svolta al fine di renderla trasparente ed accessibile a chiunque.

Art. 4 – Zona omogenea

1. Il territorio della Provincia, tenuto conto delle caratteristiche storiche, del confine con Stato estero e della montanità dello stesso, può prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni con organismi di coordinamento istituite d'intesa con la Regione e disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio provinciale, previo confronto con l'Assemblea dei Sindaci. Eventuali modifiche all'intesa costitutiva delle zone omogenee, ovvero alla delimitazione delle stesse, non comportano modificazioni del presente Statuto.
2. L'operatività di quanto previsto al comma 1 presuppone, ai sensi delle vigenti disposizioni, il riconoscimento di Provincia con territorio interamente montano. Qualora le citate norme venissero modificate e il territorio si trovasse nelle condizioni di potere costituire le predette zone omogenee indipendentemente dalla totalità montana, il Consiglio provinciale si attiverà per la loro istituzione senza modificazioni del presente Statuto.

Art. 5 – Stemma e Gonfalone

1. Lo Stemma ed il Gonfalone della Provincia del Verbano Cusio Ossola sono stati concessi con Decreto del Presidente della Repubblica trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 6 giugno 1999 e registrato il 17 settembre 1999 nel Registro Anno 1999 pagina 97.
2. Lo stemma è caratterizzato da uno scudo di foggia sannitica moderna sovrastato da corona (composta da un cerchio d'oro gemmato racchiudente due rami al naturale, uno di alloro e uno di quercia, decussati e ricadenti all'infuori) ed è troncato in due campi, in quello superiore, di colore rosso, è collocata una chiave, color oro, posta in palo, con l'impugnatura a quadrifoglio all'insù e con l'ingegno all'ingiù, accompagnata da due monti all'italiana di tre colli, color argento, sostenuti dalla troncatura, uno a destra, l'altro a sinistra; In quello inferiore, color argento, sono rappresentate tre bande semiondate, con le onde solo all'insù, di color azzurro.
3. Il Gonfalone consiste in un drappo di color azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro, caricato nel centro dello stemma sopra descritto e sormontato dalla iscrizione centrata, in oro, recante la denominazione "Provincia del Verbano Cusio Ossola", con cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome.
4. Il regolamento definisce le modalità dell'uso dello stemma e del gonfalone.


TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I – Partecipazione popolare

Art. 6 – Conferenze e forme di consultazione

1. Su temi specifici e progetti particolari possono essere convocate dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale, apposite Conferenze secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. Gli esiti dei lavori di tali Conferenze possono consistere in indicazioni di elementi programmatici o in proposte che il Presidente o il Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, inseriscono all'ordine del giorno della prima riunione utile successiva al loro deposito, per la discussione e per l'eventuale adozione. Il rifiuto di inserimento all'ordine del giorno deve essere motivato.
3. La Provincia può periodicamente consultare le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di Enti e associazioni.
4. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale. I loro risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dal regolamento.

Art. 7 – Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini residenti, in forma singola o associata, possono presentare alla Provincia:

a) istanze volte ad ottenere informazioni su atti di competenza provinciale;
b) petizioni per chiedere l'intervento della Provincia su fatti e problemi determinanti della vita sociale, aventi rilevanza per la tutela, promozione e soddisfacimento di interessi collettivi;
c) proposte in ordine ad iniziative da assumersi da parte della Provincia in merito a questioni di interesse collettivo di sua competenza.

2. Le istanze, petizioni e proposte devono essere presentate, pena l'inammissibilità, in forma scritta e devono contenere in modo chiaro ed intelligibile la questione che è posta.
3. Le istanze, petizioni e proposte entro quindici giorni dalla loro presentazione qualora non di competenza del Presidente sono da questi trasmesse all'organo competente a trattarle, con comunicazione contestuale ai presentatori.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, petizione o proposta, l'organo competente si pronuncia sul merito delle questioni. Qualora sia materia di competenza del Presidente lo stesso si pronuncia entro il predetto termine. In caso di competenza di altri organi, il Presidente della Provincia comunica ai presentatori le determinazioni adottate dall'organo competente entro i successivi quindici giorni.

5. I presentatori hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di tali determinazioni.

Art. 8 – Referendum popolare consultivo di iniziativa provinciale


1. Nei procedimenti relativi all'adozione degli atti di rilievo generali, sviluppo e coordinamento il Presidente, un numero di Consiglieri che rappresentino almeno i due terzi del consesso e l'Assemblea dei Sindaci possono promuovere la consultazione di cittadini singoli o associati nonché di altre pubbliche istituzioni e/o associazioni per condividere e favorire la definizione di obiettivi ed interessi pubblici dell'intera comunità provinciale e del suo territorio, anche con riferimento a singole parti dello stesso.
2. Le modalità di effettuazione dei referendum di cui al precedente comma e al successivo articolo possono essere meglio disciplinate da apposito Regolamento.


Art. 9 – Referendum consultivo di iniziativa popolare


1. Su iniziativa di 5.000 elettori della Provincia iscritti nelle liste elettorali di almeno 15 Comuni, in ognuno dei quali i sottoscrittori risultino non inferiori al 3% degli iscritti alle liste elettorali comunali, è indetto dal Presidente della Provincia, secondo le modalità previste nel successivo articolo, un referendum consultivo, propositivo e abrogativo avente per oggetto regolamenti provinciali o atti a contenuto generale. Il referendum è indetto tra tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia ed è tale da consentire la scelta tra due opzioni precise, relative alla stessa materia.

2. Il quesito referendario è presentato alla Provincia dal suo Comitato promotore mediante istanza a cui sono allegate le forme raccolte ai sensi del comma 1, debitamente autenticate nelle modalità di legge. Con la stessa richiesta non può essere proposto più di un referendum.

3. I quesiti debbono essere formulati in termini chiari e intelligibili, tali da non indurre incertezza o confusione sull'esito del referendum, e non possono riguardare:

a) lo Statuto;
b) elezione, designazione, nomina, decadenza e revoca di persone;
c) il personale (la dotazione organica ed il regolamento di organizzazione degli uffici della Provincia, di sue aziende speciali o istituzioni);
d) il Regolamento del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;
e) il Bilancio e la contabilità provinciale;
f) i tributi locali, le tariffe, le espropriazioni e gli appalti;
g) materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

4. I referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avvenire contemporaneamente con altre operazioni di voto provinciali e comunali.


Art. 10 – Referendum consultivo di iniziativa popolare – verifica dei quesiti e indizione

1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta, i quesiti sono verificati sotto il profilo tecnico giuridico dal Segretario Generale della Provincia che conclude l'istruttoria con una relazione di accompagnamento della proposta referendaria al Consiglio. Il Consiglio provinciale è convocato dal Presidente entro i successivi trenta giorni per deliberare in merito all'ammissibilità della proposta e si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio Provinciale nel giudizio di ammissibilità può tenere conto dell'opportunità di coordinare e/o raggruppare le proposte con iniziative referendarie aventi lo stesso contenuto oppure esprimere giudizio negativo per appurata carenza delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento del referendum. Il Consiglio ha anche la facoltà di invitare motivatamente il Comitato promotore a proporre una formulazione più chiara e completa dei quesiti.
2. Concluso il giudizio di ammissibilità dei quesiti, il Presidente della Provincia ne dà comunicazione al Segretario Generale della Provincia affinché costui, nelle sue funzioni di pubblico certificatore, verifichi il numero e la validità delle firme depositate con la richiesta di referendum, avvalendosi a tal fine della collaborazione degli uffici provinciali.
3. Accertato che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto ai sensi del primo comma del precedente articolo, il Segretario Generale ne dà comunicazione al Presidente della Provincia per l'indizione del referendum entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.
4. Il referendum è valido se ha partecipato al voto il 40% degli aventi diritto.

Art. 11 – Referendum consultivo di iniziativa popolare – modalità di svolgimento
1. Le modalità di svolgimento del referendum, le ipotesi di accorpamento di più referendum in sessioni referendarie, le caratteristiche della scheda, le modalità ed i termini per l'esame di eventuali reclami ed i modi per assicurare ai cittadini la più ampia informazione sulle materie sottoposte alla prova referendaria, sono stabilite da apposito Regolamento.

Art. 12 – Referendum consultivo di iniziativa popolare – effetti
1. Nel caso in cui il referendum consultivo e propositivo si sia validamente svolto, il suo esito costituisce indirizzo politico e programmatico al quale il Consiglio e il Presidente della Provincia, per quanto di rispettiva competenza, devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi riguardanti la materia oggetto del referendum.
2. Se l'esito del referendum è stato favorevole, il Presidente della Provincia è tenuto a proporre al Consiglio provinciale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, che sarà approvata o respinta dal Consiglio provinciale a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. In ogni caso è in facoltà del Consiglio rinviare l'attuazione della delibera così assunta all'esercizio finanziario successivo, qualora sia necessaria una variazione di bilancio non effettuabile in corso d'esercizio.
4. Nel caso in cui il referendum abrogativo si sia validamente svolto, con esito positivo, l'atto cui lo stesso si riferisce si intende abrogato dal giorno della pubblicazione del relativo esito che deve avvenire immediatamente dopo il suo accertamento.


Capo II – Diritto all'informazione e di accesso


Art. 13 – Diritto all'informazione


1. La Provincia garantisce il diritto all'informazione sull'attività, sui dati e sugli elementi di carattere sociale, economico, territoriale e ambientale di cui è in possesso anche se riferiti agli enti strumentali e alle società pubbliche o partecipate, secondo le modalità e nei limiti di esercizio previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari e nel rispetto della riservatezza di persone, gruppi, imprese e della segretezza del procedimento ove ne è prevista la tutela.


Art. 14 – Accesso agli atti e ai documenti amministrativi


1. L'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dalle norme di legge e regolamentari, nonché dal regolamento provinciale sul diritto di accesso, costituisce principio generale dell'attività amministrativa della Provincia al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, e attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
2. I documenti della Provincia secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dall'apposito regolamento sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o previsioni regolamentari, per la tutela del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, degli enti e delle imprese, o per non impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
3. È istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) anche al fine di supportare il diritto dei soggetti interessati ad accedere ai documenti e ad averne copia.
4. Il diritto di accesso ai documenti può essere differito per un tempo ragionevolmente limitato con atto adeguatamente motivato, secondo le previsioni di leggi e regolamentari.


Capo III – Collaborazione e rapporti con altri Enti

 

Art. 15 – Principi Generali nei rapporti con gli altri Enti

1. La Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e le Unioni o Convenzioni di Comuni e gli altri Enti Pubblici territoriali e strumentali. Cura le relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a Statuto speciale ed Enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze agisce, nei confronti degli altri Enti territoriali e dei privati, singoli o associati, secondo il principio di libertà, di autonomia, di sussidiarietà e di cooperazione.
3. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipula convenzioni con i Comuni, le loro Unioni o Convenzioni, la Regione e lo Stato. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie tra la Provincia e gli altri enti.
4. Mediante convenzione può essere prevista anche la costituzione di uffici comuni, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni della Provincia e degli altri enti partecipanti all'accordo. L'ufficio comune può operare presso la Provincia o presso un Comune e a esso possono essere delegate le funzioni da parte della Provincia e degli altri enti partecipanti all'accordo.

Art. 16 – Rapporti con i Comuni e la Regione

1. Nell'esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali con particolare riguardo alle minoranze Walser, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione o ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
2. La Provincia promuove costantemente un confronto con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione. Si confronta periodicamente con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio.
3. La Provincia sostiene il processo di formazione delle Unioni di comuni attraverso forme di assistenza e collaborazione e costituisce con queste forme concertative.
4. In collaborazione con i Comuni, promuove e realizza interventi nei settori economico, sociale, culturale e sportivo; assicura che i servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale soddisfino i livelli essenziali e siano economici, efficienti ed efficaci.
5. Assume come principi nell'esercizio delle proprie funzioni quello della consultazione, anche in forma assembleare, con i Comuni, le loro Unioni e Convenzioni su problemi di comune interesse. A tal fine programma, promuove e coordina attività e realizza opere di rilevante interesse provinciale.
6. Rappresenta e promuove gli interessi del territorio negli organismi regionali a cui partecipa o ha accesso, improntando la sua azione al principio della leale collaborazione. In particolare concorre istituzionalmente alle determinazioni e all'esercizio delle funzioni regionali a vario titolo rilevanti per il sistema provinciale anche attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali, istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 123 della Costituzione.
7. Attraverso la concertazione e la programmazione interistituzionale, fondata sulla pari dignità istituzionale, realizza forme di partecipazione e di relazione con la Regione.


Art. 17 – Cooperazione con i Comuni in materia di appalti, acquisti e reti informatiche

1. La Provincia, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni le funzioni centrale di committenza ai sensi di legge.
2. Essa offre ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica. 3. Promuove il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito provinciale, con specifico riferimento allo sviluppo delle reti a banda larga, all'integrazione delle banche dati, alla gestione coordinata dei siti istituzionali, alla offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, alla gestione e conservazione degli archivi su supporto informatico

Art. 18 – Rapporti con lo Stato

1. La Provincia tutela e promuove gli interessi del territorio negli organismi statali ai quali partecipa, in via diretta o indiretta, ritenendo essenziale il proprio ruolo di rappresentanza del sistema provinciale ai fini di una effettiva valorizzazione dell'autonomia locale e di un costante adeguamento degli interventi statali alle esigenze della stessa autonomia, in sintonia col principio fondamentale sancito dall'art. 5 della Costituzione.
2. In questa prospettiva, la Provincia concorre, anche attraverso le Associazioni rappresentative degli enti locali, a valorizzare le sedi di concertazione interistituzionale, nonché al coinvolgimento istituzionale degli enti locali nelle sedi parlamentari nazionali.

Art. 19 – Rapporti internazionali e con l'Unione Europea


1. Nelle materie consentite dalla legge, la Provincia promuove forme di collaborazione locale e generale con le istituzioni locali e cantonali dei Cantoni Ticino e Vallese, nonché con le Province limitrofe e la Regione Lombardia, per il perseguimento di obiettivi di comune interesse, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
2. Può altresì intrattenere rapporti con l'Unione Europea e con i poteri locali di altri Paesi per ragioni di scambio culturale e per il coordinamento di iniziative economiche.
3. Realizza iniziative di rilievo internazionale e partecipa a quelle promosse da altri enti territoriali, sviluppando attività di cooperazione e di solidarietà internazionale, con particolare attenzione alle relazioni con le istituzioni locali di area vasta europee, e concorrendo al processo di unità politica e di integrazione sociale ed economica tra nazioni e popoli dell'Unione Europea. 4. Valorizza attività di partenariato nella progettazione e nell'attuazione di interventi comunitari, partecipando ai progetti e ai bandi europei in relazione ai propri obiettivi.


Art. 20 – Nomine

1. Le nomine di competenza della Provincia tengono conto di specifici requisiti di preparazione e competenza predeterminati nel regolamento e concretamente verificati.
2. Tutte le nomine e le designazioni, sia quelle effettuate dal Consiglio Provinciale che dal Presidente, debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza gli organi preposti adottano i provvedimenti sostitutivi ai sensi di Legge.
3. Il Consiglio provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
4. I rappresentanti così nominati riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.
5. Nelle nomine e nelle designazioni sono di norma assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Capo IV – Difensore civico territoriale

Art. 21 – Istituzione e disciplina

1. La Provincia del Verbano Cusio Ossola può istituire la figura del Difensore civico territoriale, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, a tutela dei diritti e dei generali interessi dei cittadini del territorio provinciale. A tal fine spetta al Difensore civico segnalare, a richiesta di singoli cittadini, enti pubblici o privati e associazioni abusi, disfunzioni, mancanze e ritardi nello svolgimento delle pratiche presso la Provincia.
2. Il Difensore civico può procedere a segnalazione d'ufficio qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni che rientrino nelle proprie funzioni.
3. La Provincia può stipulare convenzioni con Comuni del proprio territorio perché questi possano avvalersi delle attività e degli uffici del Difensore civico territoriale.
4. Le modalità di nomina a Difensore civico, i requisiti, le incompatibilità con la carica e la durata della stessa sono individuate in un apposito regolamento che delineerà, altresì, gli ambiti di intervento, i poteri e i rapporti dello stesso con gli organi della Provincia.
5. Nel regolamento di organizzazione è prevista la dotazione organica per il funzionamento dell'ufficio del Difensore civico territoriale.

TITOLO III – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 22 – Organi di Governo

1. Sono organi di governo della Provincia, il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia e l'Assemblea dei Sindaci. Costituiscono inoltre organo di governo provinciale gli organismi di coordinamento previsti all'art. 4 comma 1 del presente Statuto, allorché la disciplina ivi prevista troverà attuazione.
2. Gli amministratori per l'espletamento del mandato hanno diritto di disporre del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie e di usufruire dei permessi e dei rimborsi se previsti dalle vigenti norme.

Capo I – Il Consiglio provinciale

Art. 23 – Ruolo, composizione, Gruppi e Commissioni consiliari

1. Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente della stessa.
4. Il funzionamento del Consiglio, conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione sono disciplinati dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta che individua, fra l'altro, le modalità di costituzione e disciplina dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari.
5. I gruppi consiliari sono composti dagli eletti sotto lo stesso contrassegno. I consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del periodo che precede possono formare un nuovo gruppo che deve essere composto da almeno due membri.
6. Le commissioni consiliari di cui al comma 4 nell'ambito della loro competenza per materia esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio.
7. Il Consiglio può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.

Art. 24 – Autonomia del Consiglio provinciale


1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, fina
nziaria e organizzativa.
2. Per l'espletamento delle competenze consiliari, il Consiglio è dotato di propri servizi organizzati in una struttura alle dipendenze funzionali del Segretario Generale. Il regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale e organizzativa al Consiglio provinciale.
3. Nel bilancio del Consiglio sono individuate le risorse per attribuire ai consiglieri mezzi per l'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio approva, nell'ambito del bilancio complessivo dell'Ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di copertura.


Art. 25 – Prerogative e diritti dei Consiglieri provinciali


1. I Consiglieri provinciali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e hanno diritto di iniziativa e di proposta su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, nonché piena libertà di opinione e di voto.
2. Essi hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali sono componenti, al fine di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali e statutari. Il Consigliere che non intervenga alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Provinciale e secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Essi, inoltre, hanno il diritto di essere informati preventivamente sulle proposte di deliberazione e sulle altre questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio o delle Commissioni di cui fanno parte. Deve essere garantita la tempestiva conoscenza della data, ora, luogo e modalità di svolgimento delle sedute. Il regolamento disciplina le modalità di convocazione di Consiglio e delle Commissioni, anche con il ricorso a tecnologie elettroniche.
4. I Consiglieri provinciali, con istanza sottoscritta da almeno un quinto dei membri componenti il Consiglio, possono chiedere che, in un termine non superiore a dieci giorni, il Presidente della Provincia convochi il Consiglio inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Gli stessi Consiglieri possono inoltre richiedere, con le forme e le procedure stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, l'istituzione di apposite Commissioni d'inchiesta e hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni alle quali il Presidente della Provincia risponde entro trenta giorni dalla data di presentazione. Le modalità della presentazione e delle risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare, che definisce anche le condizioni per poter sollevare nelle sedute questioni non poste all'ordine del giorno.
6. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere, rivolgendosi al dirigente o al responsabile del procedimento competenti, ovvero al rappresentante presso Enti, Società, Consorzi di cui la Provincia è partecipe, tutte le informazioni, le notizie e la consultazione dei documenti in loro possesso, utili al mero espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. I Consiglieri hanno inoltre diritto alla collaborazione degli uffici della Provincia. 8. Gli atti inerenti la situazione patrimoniale, i redditi e le spese elettorali dei Consiglieri sono pubblici secondo le disposizioni di legge e devono essere depositati presso l'ufficio del Segretario Generale dell'Ente e pubblicati nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Art. 26 – Commissione di Garanzia

1. In seno al Consiglio è altresì costituita la Commissione di garanzia, il cui Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, con compiti di tutela delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri e di controllo delle corrette relazioni istituzionali. La Commissione può audire il Direttore Generale, se istituito, il Segretario generale, i Dirigenti e i Collegio dei revisori dei conti.
2. Il regolamento disciplina, il funzionamento e l'organizzazione della citata Commissione.

Art. 27 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.
3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito del potere di mantenere l'ordine. Ad esso spettano, altresì, i poteri necessari per garantire l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Art. 28 – Prima seduta e linee programmatiche

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, da convocarsi secondo le disposizioni dettate dalla legge, il Consiglio esamina la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale loro ineleggibilità o incompatibilità, provvedendo alla loro sostituzione. All'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale è inoltre iscritto il giuramento del Presidente della Provincia.
2. Nella medesima seduta il Presidente della Provincia preannuncia il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla data di insediamento del Consiglio, entro cui intende presentare al Consiglio medesimo le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. La verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, anche ai fini di eventuali adeguamenti, viene effettuata, di norma, in occasione delle sessioni dedicate all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Al termine del mandato, il Presidente della Provincia presenta al Consiglio un documento sullo stato di attuazione e di realizzazione del programma.

Art. 29 – Dimissioni e surroga

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che deve avere luogo nella prima seduta utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione delle dimissioni. L'argomento deve essere trattato inderogabilmente prima degli altri punti all'ordine del giorno.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, sono presentate all'ufficio protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, in caso di più dimissioni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle stesse al protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti di legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 30 – Attività del Consiglio

1. I lavori del Consiglio provinciale sono organizzati con il metodo della programmazione.
2. A tal fine, il Presidente della Provincia, ogni qualvolta lo ritenga utile e comunque almeno una volta al mese, convoca la Conferenza dei Capigruppo, istituita e disciplinata dal regolamento, per predisporre il programma-calendario dei lavori del Consiglio provinciale, con le modalità di cui al regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Presidente convoca le sedute secondo le norme del regolamento, fissando l'ordine dei lavori sentiti i Gruppi consiliari.
4. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio e redige il processo verbale della seduta.
5. In prima convocazione la seduta è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati, non computando il Presidente.
6. Le votazioni si svolgono con le modalità stabilite dal regolamento, fermo restando che quelle concernenti persone avvengono a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi espressi, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza qualificata. I consiglieri che si astengono si computano nel numero dei presenti e concorrono a determinare il numero legale.

Art. 31 – Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:
a) al Presidente della Provincia;
b) un ciascun Consigliere provinciale;
c) all'Assemblea dei Sindaci;
d) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Provincia.
2. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di adeguata assistenza tecnica ai fini della redazione del testo da parte degli uffici del rilascio dei pareri richiesti.

Art. 32 – Sessioni ordinarie e straordinarie

1. Il Consiglio Provinciale è riunito in sessione ordinaria per l'approvazione dei bilanci, dei consuntivi e degli adempimenti contabili fondamentali.
2. Il Consiglio provinciale si riunisce straordinariamente per determinazione del suo Presidente o su richiesta di due quinti dei consiglieri assegnati che presentino una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio. In quest'ultimo caso il Presidente è tenuto a riunirlo in un termine non superiore ai 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le proposte presentate.
3. Il regolamento definisce nel dettaglio le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti commi.

 

Art. 33 – Competenze del Consiglio provinciale
1. Il Consiglio ha potestà regolamentare, nei limiti stabiliti dalla legge ed esercita gli altri poteri e le funzioni proprie o conferite nel rispetto della normativa nazionale e regionale.
2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'Assemblea lo Statuto, approva regolamenti, piani e programmi.
3. Su proposta del Presidente della Provincia adotta ogni atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia e gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci e, a seguito del parere espresso da questa con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, approva in via definitiva i bilanci dell'Ente.
4. Nell'espletamento del proprio ruolo il Consiglio contribuisce alla definizione delle linee programmatiche per azioni e progetti, al loro adeguamento ed alla loro verifica; alla definizione dei programmi della relazione previsionale e programmatica, delle loro articolazioni e dei relativi stanziamenti in entrata e spesa; alla definizione delle verifiche di quanto programmato, in sede di rendiconti infrannuali e annuali. Le linee programmatiche per azioni e progetti sono specificate dalla relazione previsionale e programmatica e dai bilanci pluriennali e annuali. Le linee programmatiche e la relazione previsionale sono articolate per programmi, intesi quali cardine della programmazione. Il contenuto dei programmi della relazione previsionale e delle loro articolazioni costituisce il riferimento programmatico e contabile per gli emendamenti al bilancio di previsione. I rendiconti infrannuali e annuali devono essere strutturati in modo tale da garantire il confronto con quanto definito in sede di programmazione.
5. Il Consiglio, fatto salvo quanto previsto in altre norme, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) proposta all'Assemblea dei Sindaci dello Statuto dell'Ente per l'approvazione;
b) approvazione degli statuti delle aziende speciali;
c) approvazione dei regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 267/00;
d) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
e) convenzioni tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
f) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
g) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
h) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
i) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
j) contrazione dei mutui ed emissione dei prestiti obbligazionari;
k) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente della Provincia, del Segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
6. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare con proprio provvedimento i poteri del Consiglio. Il provvedimento così esercitato deve essere sottoposto alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile, e comunque non oltre 60 giorni, perdendo, in difetto, ogni efficacia sin dal momento della sua adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può con propria deliberazione regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.

 

Capo II – Il Presidente della Provincia

Art. 34 – Competenze

1. Il Presidente della Provincia, eletto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. In particolare il Presidente della Provincia:
a) attua gli indirizzi generali del Consiglio;
b) approva il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato;
c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
d) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente e ai Consiglieri delegati;
e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci;
f) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'Ente e concordano le pubbliche dichiarazioni che impegnano l'indirizzo dell'amministrazione;
g) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia o dei comuni;
h) esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
i) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'Amministrazione;
j) promuove, tramite il Segretario generale ed il Direttore generale, se nominato, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi; può acquisire, presso gli stessi, informazioni, anche riservate;
k) organizza conferenze periodiche con i responsabili della gestione, per l'esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione;
l) presenta le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato entro 60 giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio e di esame della condizione degli eletti;
m) nomina il Segretario Generale che può revocare con provvedimento motivato nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
n) può nominare e revocare il Direttore Generale;
o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
p) indirizza al Segretario Generale o il Direttore Generale, ove sia stato nominato, le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici provinciali;
q) procede al controllo dei risultati di gestione;
r) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
s) sottoscrive la relazione di inizio e di fine mandato nei termini stabiliti dalla legge;
t) può sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale gli atti che rientrano nella propria competenza;
u) esercita le altre funzioni che gli sono attribuire dalle leggi e dallo Statuto;
v) adotta ogni atto che non sia di espressa competenza di altri organi.


Art. 35 – Obbligo di astensione


1. Il Presidente della Provincia, al pari degli altri componenti gli organi provinciali, deve astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi di parenti o affini fino al quarto grado. 2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.


Art. 36 – Programma di governo

1. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie e umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
2. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di suggerimenti formulati dalla struttura, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro 60 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale esamina la condizione degli eletti. 3. Se, durante il corso del mandato presidenziale, a seguito di elezioni viene rinnovato il Consiglio, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo al neo eletto Consiglio.

Art. 37 – Nomina del Vicepresidente e dei Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate in conformità al successivo articolo 38 e dandone immediata comunicazione al Consiglio. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito.
2. Il Presidente può altresì assegnare deleghe agli altri componenti il Consiglio provinciale.
3. Delle nomine dei precedenti commi è data comunicazione al Consiglio provinciale.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere delegato anziano, individuato in base all'ordine di presentazione delle deleghe.
5. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi, inoltre, non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.
6. Il Presidente della Provincia può revocare il Vicepresidente e le deleghe conferite con atto motivato, dandone comunicazione al Consiglio provinciale per la sua presa d'atto.

Art. 38 – Funzioni del Vicepresidente e dei Consiglieri delegati

1. Salvo quanto previsto al precedente articolo, comma 1 secondo periodo e comma 4, il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno, trattandosi di prerogativa presidenziale.
2. Gli stessi coadiuvano, come sistema di organizzazione interno, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega.
3. Il Presidente è l'unico soggetto cui spetta la decisione finale sull'adozione o meno del Decreto.


Art. 39 – Decreti del Presidente della Provincia
1. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto, che viene pubblicato all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale, e gli altri atti previsti dalla Legge.
2. I Decreti del Presidente della Provincia diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Nel caso di urgenza gli stessi possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con dichiarazione motivata.
3. Su ogni proposta di Decreto che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Decreto.
4. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo del Decreto.

Art. 40 – Verbalizzazione e assistenza alle riunioni

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, né dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale.
2. Lo stesso Segretario Generale, inoltre, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti anche nella redazione degli atti del Presidente.

Art. 41 – Atti che contengono riferimenti o richiami alla soppressa Giunta provinciale

1. In ogni atto e testo normativo la parola Giunta provinciale deve intendersi riferita al termine Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente.

Art. 42 – Dimissioni del Presidente della Provincia
1. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 43 – Rimozione, decadenza, sospensione e/o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.


Capo III – L'Assemblea dei Sindaci

Art. 44 – Competenze e norme generali di funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. I Sindaci hanno facoltà di delegare ad un proprio Consigliere o Assessore la partecipazione all'Assemblea.
Possono, altresì delegare, per iscritto, un Sindaco di altro Comune, il quale accetterà una sola delega. Il delegato rappresenterà entrambi i Comuni anche per l'espressione di voto.

3. L'Assemblea dei Sindaci esplica i sui poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui all'art. 31 comma 1 lettera c) del presente Statuto, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni. Analogamente il Presidente della Provincia o il Consiglio provinciale possono sottoporre all'Assemblea materie di loro competenza, fermo restando che la titolarità in merito alla adozione o meno dell'atto resta in capo al Presidente o al Consiglio stessi.
4. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. Svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.
6. L'Assemblea esprime il proprio parere, consultivo ma non vincolante, in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
7. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti, l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
8. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti, il Presidente della Provincia o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
9. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. In tal caso, qualora l'Assemblea non venga convocata nei termini indicati al precedente comma, il parere si ha per acquisito. Il parere non vincolante è ugualmente acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.
10. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.
11. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.
12. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria Generale della Provincia, eventualmente integrata da personale comunale.
13. Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quella propria del Consiglio provinciale per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni in materia di Assemblea dei Sindaci.

TITOLO IV – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Art. 45 – Autonomia amministrativa

1. La Provincia ha autonomia amministrativa ed organizzativa secondo quanto disposto nel presente Statuto, nei propri regolamenti e nelle altre disposizioni vigenti.
2. Gli uffici della Provincia sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di autonomia funzionale, economicità, efficacia, efficienza, professionalità e responsabilità.
3. Il principio di responsabilità del personale dipendente è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici, nonché dall'applicazione del metodo del coinvolgimento e della partecipazione di ogni singolo dipendente in rapporto alle aree di intervento. A tal fine la Provincia opera per la valorizzazione delle proprie risorse umane attraverso gli strumenti della qualificazione professionale, della partecipazione dei lavoratori alle scelte di organizzazione del lavoro e della responsabilizzazione degli stessi per il conseguimento dei risultati, tenendo conto dei principi delle politiche per le pari opportunità.
4. La Provincia assicura lo sviluppo delle relazioni sindacali in coerenza alla normativa vigente, per il miglior andamento dell'organizzazione amministrativa, il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo professionale dei propri dipendenti.

Capo II – Organizzazione del personale

Art. 46 – Stato giuridico del personale

1. Lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo nonché, per quanto di competenza, dagli accordi collettivi decentrati.

Art. 47 – Strutture organizzative

1. La struttura organizzativa della Provincia si articola come segue:
a) Segreteria Generale;
b) eventuale Direzione Generale;
c) Settori riferiti ad un complesso omogeneo di funzioni, nel cui ambito operano unità operative organiche e uffici.


Art. 48 – Segretario Generale


1. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia da cui è nominato e svolge funzioni di consulenza per gli organi dell'Amministrazione, garantisce la trasparenza, l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. In particolare egli:
a) esprime laddove previsto il proprio parere di regolarità sulle proposte di deliberazione del Consiglio e sui Decreti del Presidente;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci;
c) roga tutti i contratti nei quali l'Amministrazione è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione;
d) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti o dai provvedimenti degli organi dell'Amministrazione;
e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività salvo quando il Presidente della Provincia abbia nominato il Direttore Generale;
f) svolge le funzioni di Presidente delle commissioni di concorso per l'assunzione dei Dirigenti.
3. A conclusione del mandato, il Segretario Generale continua ad esercitare le funzioni fino alla conferma o alla nomina di altro Segretario. L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri d'ufficio e negli altri casi previsti dalla legge, con provvedimento motivato del Presidente della Provincia. 4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità con cui può essere conferito l'incarico di Vice Segretario generale.

Art. 49 – Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Direttore Generale, conferendo l'incarico al Segretario Generale ovvero ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza, assunta con contratto a termine di durata non superiore al proprio mandato, fermi i requisiti per la nomina a dirigente della pubblica amministrazione.
2. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, vengono disciplinati, nel provvedimento del Presidente i rapporti tra Segretario Generale e Direttore Generale.
3. Il Direttore Generale può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Presidente della Provincia; egli dipende direttamente dal Presidente al quale risponde del proprio operato.
4. Il Direttore Generale ha il compito di attuare gli indirizzi e di perseguire gli obiettivi degli Organi di Governo della Provincia, secondo le direttive del Presidente, anche predisponendo il piano dettagliato degli obiettivi nonché il piano esecutivo di gestione e piano di gestione della performance.
5. Sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini rispondono al Direttore Generale, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario Generale.
6. Esercita le altre funzioni previste dalla legge.

Art. 50 – Incarichi dirigenziali

1. Il Presidente della Provincia provvede con proprio atto motivato ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione alla valutazione dei risultati conseguiti in precedenza, applicando i criteri previsti dalla vigente normativa.
2. Le funzioni dirigenziali sono definite dalla legge e dai vigenti contratti collettivi.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce:
a) gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
b) in coerenza con gli indirizzi della programmazione strategica dell'Ente, l'articolazione della macro struttura organizzativa;
c) le competenze attribuite ai dirigenti preposti alle unità organizzative elementari e a quelli preposti alla direzione delle eventuali unità complesse ed i rapporti tra loro intercorrenti, nell'ambito del ruolo unico della dirigenza, fermo restando la previsione e regolazione del ruolo di sovraordinazione funzionale in capo ai dirigenti preposti alla direzione delle eventuali unità complesse.
4. Anche indipendentemente dall'attribuzione di un incarico di direzione di una unità organizzativa, i dirigenti possono essere assegnati a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o a incarichi di staff.
5. L'Ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con regolamento composizione e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al processo di valutazione. In tutti i casi in cui ciò non contrasti con norme imperative, tale organismo è presieduto dal Direttore Generale o, se non nominato, del Segretario Generale.
6. Il Presidente della Provincia provvede, su proposta dell'organismo di cui al comma precedente, alla graduazione delle funzioni, del trattamento economico accessorio e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonché alla valutazione dei dirigenti anche mediante confronto con le rappresentanze sindacali laddove previsto.

Art. 51 – Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabile di servizio o d'ufficio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può anche essere effettuata, con le modalità di cui all'art. 110 del TUEL, a tempo determinato, con riferimento al contratto dei dipendenti dell'Ente, ovvero, eccezionalmente, con contratto di diritto privato, di durata massima pari al mandato del Presidente, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità.
2. Nel rispetto dei presupposti e dei limiti derivanti dalle leggi di finanza pubblica, i posti ricoperti con tali modalità non possono, in ogni caso, eccedere la percentuale della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato stabilita dalla legge e la quota del quindici per cento per i restanti posti d'organico corrispondenti, ovvero il più basso limite eventualmente stabilito dalla legge.
3. Nel rispetto dei principi e criteri di legge, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica e nel rispetto della percentuale massima fissata dalla legge in rapporto alla dotazione stessa, per lo svolgimento di compiti che non possano essere adeguatamente assolti dal personale già in organico.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del presidente della Provincia, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
5. Ai componenti dei predetti uffici si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 52 – Funzione e responsabilità dirigenziali


1. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale e del potere di organizzazione in modo adeguato alle esigenze espresse negli atti di indirizzo degli organi di direzione politica. Ai dirigenti è affidato il compito di utilizzare in modo integrato le risorse loro affidate per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi assegnati. I dirigenti promuovono altresì l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motivano le risorse umane e sono tenuti alla tempestiva rappresentazione delle eventuali criticità ed esigenze operative. Essi sono tenuti a vigilare sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati e sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti. Sono altresì responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione e della sicurezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.
2. I dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile, disciplinare, amministrativa contabile secondo le norme vigenti e sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione, della correttezza amministrativa, della efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi assegnati; garantiscono efficacia, economicità, efficienza, trasparenza e legittimità dell'azione amministrativa degli uffici cui sono preposti.

Art. 53 – Atti degli organi di direzione amministrativa

1. Gli atti di natura amministrativa sono adottati secondo le tipologie e nel rispetto dell'iter definito dalle vigenti disposizioni nonché dalla regolamentazione interna dell'Ente e sono trasmessi all'unità organizzativa preposta alla loro raccolta e pubblicazione.
2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.
3. Nel rispetto delle leggi e del sistema di relazioni sindacali, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ed alla gestione delle risorse umane, nonché le misure inerenti la gestione dei rapporti individuali di lavoro sono assunte con i poteri del privato datore di lavoro e denominati "provvedimenti organizzativi".

Art. 54 – Assicurazione e tutela giudiziale degli organi e dei dipendenti

1. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativa, contabile o penale nei confronti degli organi e dei dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere i medesimi, con il loro consenso, dal legale dell'Ente o da un legale di comune gradimento da individuarsi preventivamente all'affidamento dell'incarico. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dagli assistiti, amministratori e/o dipendenti, tutti gli oneri sostenuti per la loro difesa in ogni grado di giudizio.


TITOLO V – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 55 – Principi


1. L'attività amministrativa della Provincia persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di programmazione, di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
4. La Provincia determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.


Art. 56 – Motivazione dei provvedimenti amministrativi


1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
4. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
5. Le modalità ed i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e le comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i termini e le autorità cui è possibile ricorrere, i diritti e le garanzie dei soggetti del procedimento amministrativo sono disciplinate dalla normativa vigente e dal regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 57 – Responsabile del procedimento amministrativo

1. Il dirigente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente competente.
3. L'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi unitamente agli altri contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.
4. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 58 – Giusto procedimento

1. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio e sulle proposte di decreto del Presidente della Provincia deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del dirigente dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.
2. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, devono essere motivati e non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
3. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del Segretario Generale, al collegio dei revisori dei conti in relazione ai pareri di regolarità contabile ed all'organismo di valutazione in relazione ai pareri di regolarità tecnica; la disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica di tali atti. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte al controllo eventuale del difensore civico, sulla base dei presupposti e limiti di legge e con le modalità previste dalle norme regolamentari.
4. Sulle proposte di cui al comma 1 il segretario generale esercita i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto e ai regolamenti.
5. Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti, nonché per gli accordi sostitutivi dei provvedimenti, di competenza degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti.

TITOLO VI – I SERVIZI PUBBLICI

Art. 59 – Servizi pubblici

1. La Provincia provvede, secondo la normativa vigente, alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e prestazioni di servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali, conformandosi ai principi di sussidiarietà e adeguatezza al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
2. Il Consiglio provinciale decide la forma di gestione e di erogazione dei servizi di cui al presente titolo previa valutazione comparativa delle possibilità ammesse dalla legge, con riferimento alle caratteristiche del servizio stesso.
3. Nella organizzazione dei servizi, qualunque sia la forma di gestione prescelta, devono essere assicurate, attraverso l'adozione delle carte dei servizi, idonee forme di informazione, di tutela degli utenti e di partecipazione, anche associative, alle procedute di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
4. Le decisioni di cui al comma 2 del presente articolo avvengono mediante l'approvazione del "programma generale dei servizi" che indica le modalità di esercizio delle attività ed individua la forma di gestione sulla base di un'analisi costi-benefici.
5. Le indicazioni contenute nel "programma generale dei servizi" costituiscono atto di indirizzo programmatico.
6. Il Consiglio provinciale, infine, definisce gli indirizzi programmatici rivolti alle società partecipate operanti nel comparto dei servizi pubblici, se previste.

Art. 60 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. La Provincia sviluppa rapporti con i Comuni, le loro Unioni, la Regione e le altre Province per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere nonché agli obiettivi da raggiungere e formula ed esprime il proprio parere alla Regione per la individuazione degli ambiti per la gestione associata.
2. A tal fine si avvale dei seguenti istituti:
a) le convenzioni, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
b) i consorzi, per la gestione associata laddove consentiti dalla legge;
c) gli accordi di programma per l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedano la partecipazione di più Enti ed Amministrazioni;
d) le conferenze di servizio;
e) gli istituti previsti dal diritto comune nel caso di partecipazione, anche indiretta, ad attività economiche connesse con i fini istituzionali.
3. La Provincia coordina l'attività dei Comuni e delle loro Unioni per l'individuazione dei soggetti, delle forme e delle procedure finalizzate al raggiungimento dei livelli ottimali di svolgimento delle funzioni e fornisce agli Enti interessati l'assistenza tecnica - amministrativa, nonché il supporto per la verifica della corrispondenza delle forme associative già realizzate alle eventuali diverse esigenze manifestatesi.


TITOLO VII – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Capo I – Statuto del contribuente

Art. 61 – Regolamenti contenenti disposizioni tributarie

1. I regolamenti provinciali che contengono disposizioni tributarie devono essere improntati al principio della chiarezza e della trasparenza e devono menzionare, nel titolo e nella rubrica dei singoli articoli, l'oggetto delle disposizioni in essi contenute.
2. Nel caso in cui richiamino disposizioni di altri provvedimenti normativi, essi devono specificarne gli estremi e sintetizzarne il contenuto.
3. Nel caso di modifiche essi devono chiaramente riprodurre il nuovo testo contenente la modifica apportata.
4. Tutte le volte in cui essi prevedono a carico del contribuente un adempimento ne devono fissare la scadenza oltre il sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore o dall'adozione di eventuali provvedimenti attuativi in essi espressamente previsti salvo la presenza di termini più restrittivi imposti dalle normative di rango superiore.
5. Essi non possono prevedere la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta.
6. Devono prevedere l'interpello del contribuente.

Art. 62 – Diritti del contribuente

1. Il contribuente ha diritto di prendere conoscenza degli atti a lui destinati e deve essere posto dall'Amministrazione provinciale in condizione di conoscere ogni fatto o circostanza correlata all'atto.
2. Egli, nel caso in cui emergano dei dubbi su importanti aspetti, ha diritto ad essere invitato a fornire i chiarimenti e a produrre eventuali documenti entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della relativa richiesta.
3. Ha altresì diritto a non avere irrogate sanzioni né interessi per ritardi, omissioni, errori, imputabili all'Amministrazione o quando la violazione delle norme tributarie dipenda da oggettiva incertezza sulla portata della norma tributaria o, infine, nel caso di violazione meramente formale che non comporta alcun debito di imposta.
4. Il contribuente può inviare istanza di interpello all'Amministrazione provinciale.

Art. 63 – Doveri dell'Amministrazione provinciale

1. I rapporti tra l'Amministrazione provinciale ed il contribuente devono essere improntati al principio della collaborazione.
2. L'Amministrazione provinciale deve assumere le idonee iniziative volte a consentire un'agevole e completa conoscenza delle norme regolamentari vigenti in materia tributaria provinciale. A tal fine può predisporre testi coordinati o schede esemplificative, da mettere a disposizione del contribuente presso gli uffici provinciali o sul proprio portale internet.
3. Deve inoltre garantire che i modelli della dichiarazione in materia tributaria, le relative istruzioni e le eventuali comunicazioni siano messe a disposizione del contribuente tempestivamente e usino un linguaggio semplice tale da essere compreso anche da chi è sfornito di conoscenza in materia tributaria.
4. Nel caso di istanza di interpello del contribuente, deve infine prevedere risposta scritta e motivata entro 120 giorni, trascorsi inutilmente i quali si intende che la stessa concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione provinciale può rispondere collettivamente.

Capo II – Ordinamento finanziario e contabile

Art. 64 – Ordinamento finanziario
1. L’ordinamento finanziario è assegnato alla legislazione concorrente dello Stato e della Regione.
2. La Provincia ha potestà impositiva autonoma nei campi riconosciuti dalle leggi.

Art. 65 – Demanio e patrimonio
1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.
2. I beni demaniali e quelli patrimoniali sono riportati in inventari, aggiornati periodicamente.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per l’utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari e determina i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale.
4. I beni immobili del patrimonio disponibile devono essere dati in affitto o locazione a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità e, di norma, con provvedimenti idonei ad assicurare un’adeguata redditività. Il ricorso ad affitti a prezzi contenuti o al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse generale e di utilità sociale. Le diverse modalità di assegnazione nonché la valutazione dei requisiti necessari dovranno essere stabilite dall’apposito regolamento.

Art. 66 – Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile della Provincia è disciplinato dalla legge dello Stato e dal regolamento di contabilità. Il sistema di contabilità deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.

Art. 67 – Bilancio

1. Il bilancio di previsione viene deliberato dal Consiglio provinciale con il quorum strutturale previsto per le sedute di prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, ivi computando anche gli astenuti, a seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci, con voti che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Art. 68 – Controlli interni e di gestione

1. I controlli interni sugli atti, sull'attività amministrativa e sulla situazione finanziaria dell'ente sono disciplinati dall'apposito regolamento.
2. I controlli interni hanno funzione di verifica e di orientamento dell'attività amministrativa.
3. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità e di coerenza nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
4. Il controllo di gestione deve inoltre assicurare tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso un'analisi sulle componenti dei costi, delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.

Art. 69 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge le funzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative ed è composto da tre membri nominati secondo le modalità nelle stesse previste.
2. Il Collegio dei revisori inoltre:
a) collabora con il Consiglio nella funzione di controllo ed indirizzo svolta dal predetto organo;
b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3. Il Collegio dei Revisori svolge, altresì, un'attività di collegamento e cooperazione con gli organi istituzionali e burocratici della Provincia, ivi compresa l'Assemblea dei Sindaci.
4. I Revisori, secondo le modalità indicate nel regolamento di contabilità, esprimono il proprio parere sulle relazioni periodiche presentate concernenti la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
5. Il Collegio dei Revisori deve inoltre riferire, se richiesto, con relazioni scritte e su argomenti specifici, oltre che al Consiglio, anche all'Assemblea dei Sindaci e alle competenti Commissioni consiliari.

Art. 70 – Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è svolto in affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica e per un periodo massimo previsto dalla legge.
2. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti delle spese ordinate, rispettivamente mediante reversali o altri recapiti di cassa e mandati, questi ultimi nel limite degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o anticipati secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Il regolamento di contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro.

Art. 71 – Contratto

1. I contratti sono disciplinati dalla normativa vigente e da apposito regolamento.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 – La revisione dello Statuto

1. La revisione statutaria può essere promossa dagli stessi soggetti titolari dell'iniziativa delle deliberazioni di cui al precedente articolo 31.
2. La proposta non può essere messa in discussione prima di sessanta giorni e non oltre novanta dalla sua presentazione.
3. Il Presidente della Provincia cura che sia data la più ampia pubblicità alla seduta, al contenuto della proposta e ai risultati della deliberazione consiliare.
4. La procedura di modifica dello Statuto è analoga a quella della sua approvazione anche per quanto concerne gli organi e le maggioranze richieste.

Art. 73 – Norme transitorie e finali


1. Il presente Statuto abroga il precedente.
2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, purché non siano in contrasto con il presente Statuto.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osserva la legislazione in vigore.

Art. 74 – Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo della Provincia.