Arizona Loading

ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

PROCEDIMENTO/ATTIVITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ACCESSO AGLI ATTI ED DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - legge 7 agosto 1990 n. 241.

Attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi delll'art. 117 , secondo comma, lettera m., della Costituzione. Per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. La richiesta di accesso deve essere motivata.

 

Segretario Generale 

 

Dirigenti dei Settori competenti per materia

A CHI E' RIVOLTO RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ossia: tutti i soggetti privati,compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
  • L. 241/1990
  • L. 15/2005
  • DPR. 184/2006
  • D.lgs 267/2000
  • Statuto Regolamento relativo al diritto di accesso
  • Deliberazioni CP n. 67/2003 e n. 6/2004
MODULISTICA TERMINI PER LA CONCLUSIONE

Disponibile:

  • presso gli uffici
  • in allegato
  • 30 GIORNI
COSA FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Accesso informale: si esercita personalmente e verbalmente presso la Segretria Generale/ o il Settore competente

Accesso formale: si esercita presentando alla Provincia istanza scritta anche mediante utilizzo dell'apposito 

modello A)

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere

COSTI NOTA

Spese per copia fotostatica x facciata A4 :

  • Euro 0,15
  • Euro 0,10 ( x Ass.ni iscritte Albo prov.le)

il rilascio di copie viene esentato fino all'importo di Euro 2,60

Copie su supporto magnetico ottico:

  • Euro 5,00
  • Euro 3,00. ( x Ass.ni iscritte Albo prov.le)