ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ACCESSO AGLI ATTI ED DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - legge 7 agosto 1990 n. 241. Attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi delll'art. 117 , secondo comma, lettera m., della Costituzione. Per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. La richiesta di accesso deve essere motivata. |
Segretario Generale
Dirigenti dei Settori competenti per materia |
A CHI E' RIVOLTO | RIFERIMENTI NORMATIVI |
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MODULISTICA | TERMINI PER LA CONCLUSIONE |
Disponibile:
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COSA FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO | TERMINI PER LA PRESENTAZIONE |
Accesso informale: si esercita personalmente e verbalmente presso la Segretria Generale/ o il Settore competente Accesso formale: si esercita presentando alla Provincia istanza scritta anche mediante utilizzo dell'apposito |
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere |
COSTI | NOTA |
Spese per copia fotostatica x facciata A4 :
il rilascio di copie viene esentato fino all'importo di Euro 2,60 Copie su supporto magnetico ottico:
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