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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

PROCEDIMENTO/ATTIVITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
Provvedimento autorizzativo unico che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale.

Ing. Filippo FERRARI

Per informazioni sul procedimento rivolgersi al Servizio Ambiente Scarichi Rifiuti Bonifiche e Discariche 

A CHI E' RIVOLTO RIFERIMENTI NORMATIVI

Piccole e Medie Imprese (PMI) come individuate dall'art. 2 del DM 18 aprile 2008 e impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Sono esclusi dall’AUA i progetti da sottoporre alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
  • D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
MODULISTICA TERMINI PER LA CONCLUSIONE

La domanda di AUA deve essere presentata al SUAP competente utilizzando il modello regionale secondo quanto previsto dal regolamento 5/R/2015, disponinbile in compilazione on line sul portale Sistemapiemonte.

Dal portale Sistemapiemonte la domanda sarà trasmessa alllo sportello Unico delle Attività Produttive competente per il teritorio comunale nel quale si svolge l'attività o è situato il relativo impianto.

120 GIORNI quando è richiesto il rilascio dell'l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e/o dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (che diventano 150 GIORNI ove siano richieste integrazioni).

90 GIORNI negli altri casi.

COSA FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

La domanda per il rilascio dell'AUA va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente quando l’impresa deve ottenere o rinnovare uno o più dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

  • autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
  • comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art. 269 del D.Lgs n. 152/2006);
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (art. 272 del D.Lgs n. 152/2006);
  • comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, c. 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
  • autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99);
  • comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 215 del D.Lgs n. 152/2006) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (art. 216 del D.Lgs n. 152/2006).
L'AUA sostituirà tutte le autorizzazioni ambientali cui l'impianto è soggetto, portandole ad una durata pari a 15 anni.

Per le attività soggette solo a comunicazioni e/o all'adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, l'impresa ha comunque la facoltà di effettuare presso il SUAP direttamente le singole procedure, senza richiedere l'AUA.

Per individuare il SUAP del comune interessato consultare il portale:

http://www.impresainungiorno.gov.it/

In caso di RINNOVO dell'A.U.A.:

6 MESI prima della scadenza.

COSTI NOTE
  • Imposta di bollo (per l’istanza al SUAP)
  • TARIFFA PER SPESE DI ISTRUTTORIA (quelle relative ai diversi procedimenti ricompresi nell’AUA.)
  • Diritti richiesti dal SUAP (ove previsti)
Sono esclusi dall’AUA i progetti sottoposti a Valutazione d’Impatto Ambientale laddove essa comprende e sostituisce gli altri atti d’assenso previsti.