Autoscuole
AUTOSCUOLE
Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore.
Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province.
L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria. (Art. 123 del Codice della Strada in vigore dal 13 agosto 2010).
Per poter esercitare l'attività di autoscuola occorre presentare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola una Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) previo possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente:
- Art. 123 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada
- Art. 335 Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada
- Legge 7 agosto 1990 n. 241
- D.M. 17 maggio 1995 n. 317
- Decreto 8 luglio 1999 n. 432
- Legge 8 agosto 1991 n. 264
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112
- Art. 20 Legge 120/2010
- il Regolamento recante la disciplina dell'attività delle Autoscuole approvato con D.C.P. n.47 del 20 febbraio 1997
La D.I.A. deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio Trasporti e Mobilità della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
La Provincia del Verbano Cusio Ossola provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella D.I.A. ed a verificare l'idoneità dei locali con sopralluogo e può, sulla base delle risultanze, adottare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni o attestazioni false dell'esistenza dei requisiti o dei presupposti si è puniti con la reclusione da uno a tre anni.