Autotrasporto di Cose in Conto Proprio
Cosa si intende per autotrasporto di cose in conto proprio
Il trasporto di cose in conto proprio, secondo la definizione dell’articolo 31 della legge 06/06/1974, n. 298 e s.m.i., è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
- il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera (…) ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti (a cui sono equiparati, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 16/09/1977, n. 783 e s.m.i., nel caso delle imprese artigiane e degli altri piccoli imprenditori previsti dall’articolo 2083 del codice civile, i componenti delle famiglie collaboratori del titolare della licenza);
- il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti (l’attività di trasporto di cose in conto proprio, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 16/09/1977, n. 783 e s.m.i., è da considerare complementare o accessoria dell’attività principale dell’impresa richiedente la licenza quando si verificano le seguenti condizioni: le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l’attività principale dell’impresa; l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività principale dell’impresa; i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell’attività dell’impresa, a meno che, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell’attività di trasporto debba risultare necessariamente preponderante);
- le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici, o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
Licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio
L’effettuazione di autotrasporti di cose in conto proprio con veicolo avente massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate è subordinata al rilascio di apposita licenza.
La licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio viene rilasciata dalla Provincia nel cui territorio la società, l’ente o l’impresa individuale hanno la sede legale.
La licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio contiene un’elencazione tassativa delle cose o classi di cose che possono essere trasportate e può essere provvisoria o definitiva.
La licenza provvisoria viene rilasciata, con riferimento a veicoli aventi portata utile superiore a Kg. 3000, ad imprese di nuova costituzione che non possono ancora presentare i propri dati economici. La licenza provvisoria ha una validità di 18 mesi e non è rinnovabile né prorogabile. La licenza rilasciata in via provvisoria può essere resa definitiva mediante apposita domanda, allegando i dati economici dell’impresa.
La licenza definitiva viene rilasciata in tutti gli altri casi.
Veicoli che sono esenti da licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio
Sono esenti da licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio, oltre ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, i veicoli elencati dall’articolo 30, comma 2, della legge 06/06/1974, n. 298 e s.m.i., che si indicano di seguito:
- gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
- gli autoveicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
- gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all’esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri dell’Unione Europea;
- gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei Trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d’opera;
- gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
- gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
- le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l’aviazione civile.
Termine per il rilascio della licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio
La licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio, se sussistono i requisiti e le condizioni, viene rilasciata entro 45 giorni dalla data di presentazione alla Provincia della domanda completa e dei relativi allegati.