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Centri di Revisione

CENTRI DI REVISIONE

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285  "Nuovo Codice della Strada" - articolo 80 comma 8 ha stabilito che le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, possono essere effettuate da imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero da imprese che, esercitando in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.
Le revisioni possono inoltre essere effettuate da consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire la copertura di tutte e quattro le suddette attività.

L'impresa titolare di più sedi operative presso le quali intende effettuare le revisioni deve, ai sensi dell'art. 239 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495  e successive modifiche ed integrazioni, richiedere il rilascio di distinte autorizzazioni per ciascuna delle suddette sedi.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112  art. 105 comma 3 lettera d) ha attribuito alle Province la competenza per il rilascio dell' autorizzazione per l'esecuzione delle revisioni .

L'azienda per operare deve avere un Responsabile Tecnico che:

  • è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. Il Consiglio di Stato inoltre ha precisato che il Responsabile Tecnico è colui che assume in proprio e sotto la sua diretta responsabilità in ragione della sua competenza professionale, il compito di certificare l'idoneità tecnica del veicolo.
  • deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata l'autorizzazione;
  • effettui il servizio di revisione;
  • in caso di temporanea assenza o di impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a 30 giorni l'anno dai soggetti e con i criteri stabiliti dal D.M. n.139 del 30.04.2003

L'azienda deve operare in locali idonei, i quali devono essere in disponibilità continua ed incondizionata dell'impresa o del Consorzio e devono avere determinate caratteristiche dimensionali e di autorizzazioni amministrative.

 L'azienda deve essere in possesso di tutte le attrezzature di cui all'art. 241 e al c. 1 dell'appendice X al titolo III del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 così come modificato dal D.P.R. 360 del 05.06.2001.

L'azienda deve possedere adeguata Capacità Finanziaria, a dimostrazione di detta capacità deve presentare Attestazione, rilasciata da una Banca o Società Finanziaria, ai sensi degli artt. 80, comma 8 del C.d.S. e 239, comma 2 lettera b), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.

L'azienda deve chiedere l'autorizzazione di cui al decreto direttoriale pubblicato sulla G.U. del 11.04.1995 – D.M. 04.04.1995, per l'accesso in modalità al sistema informativo automatizzato della Direzione Generale della D.T.T di Roma.