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Caccia

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CARTOGRAFIA COMPRENSORI ALPINI DI CACCIA DEL VCO

 

PROCEDIMENTI E ATTIVITA' DELL'UFFICIO CACCIA

Abilitazione all'esercizio venatorio
Per poter esercitare la caccia occorre essere in possesso di apposita "abilitazione" che si consegue a seguito del positivo superamento di un esame unico, valido per l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio nazionale (zona Alpi compresa), da sostenere presso la Provincia di residenza.
II candidato che abbia presentato domanda è convocato dall'Amministrazione competente per sostenere l'esame di abilitazione a seguito del quale, se superato, viene rilasciato apposito certificato da allegare alla successiva richiesta di porto di armi.
Ai candidati che ottengono un giudizio positivo sia nella prova teorica che nell’esercitazione pratica viene rilasciata l’abilitazione all’esercizio della caccia sul territorio nazionale, compresa la zona faunistica delle Alpi.
Dopo aver conseguito l'abilitazione venatoria e prima di presentare la richiesta di ammissione ad un Ambito Territoriale di Caccia o ad un Comprensorio Alpino il cacciatore deve comunicare alla Provincia di residenza l'opzione sulla forma esclusiva di caccia che intende praticare.
Per il rilascio del porto d'armi uso caccia bisognerà rivolgersi ai competenti uffici della Questura.
Per l'ammissione all'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi e per il rilascio del Tesserino Regionale occorrerà rivolgersi al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia o ad un Comprensorio Alpino in cui si intende svolgere l'attività venatoria.

MODULO ISTANZA ABILITAZIONE VENATORIA


Abilitazione al prelievo selettivo di ungulati e di fauna tipica alpina
Con l’abrogazione della Legge Regionale 04.09.1996 n. 70 non è più previsto uno specifico esame per poter esercitare l’attività venatoria nella zona faunistica delle Alpi.
I cacciatori già abilitati infatti, seppur PRIVI dell’ulteriore abilitazione all’esercizio venatorio in zona Alpi, possono comunque optare per praticare l’attività venatoria in detta zona (sia come prima comunicazione, ovvero quale variazione dell’opzione precedente) con esclusione però della caccia alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino e a quelle appartenenti alla tipica fauna alpina, il cui prelievo è subordinato all’acquisizione di apposite abilitazioni conseguite a seguito del superamento di specifici corsi di formazione.


Opzioni sulla forma di caccia prescelta
L’opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva, è disciplinata dall’articolo 12, comma 5 della legge 157/1992; tale norma non contempla nessuna durata della stessa, né indica eventuali modifiche da apportare alla stessa.
Dopo aver conseguito l’abilitazione venatoria e prima della presentazione della richiesta di ammissione ad un ATC o CA, il cacciatore deve comunicare, presso la Provincia di residenza, l’opzione sulla forma esclusiva di caccia che intende praticare, tra quelle indicate nel sopraccitato articolo.
L’opzione può essere modificata previa comunicazione, da parte del cacciatore, alla Provincia di residenza, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno con validità a far data dall’inizio della stagione venatoria successiva.
L’opzione non può essere modificata nel corso della stagione venatoria se non per i seguenti motivi:
- gravi ragioni di salute, comprovate da certificato rilasciato da medico legale;
- trasferimento della residenza del cacciatore da comune compreso nella zona faunistica di pianura a comune incluso nella zona faunistica delle Alpi, fatto salvo il possesso della relativa abilitazione, o viceversa.

MODULO VARIAZIONE OPZIONE CACCIA ALPI/PIANURA

MODULO VARIAZIONE OPZIONE CACCIA PIANURA/ALPI

 

• Autorizzazione zone per l'addestramento, allenamento e gare di cani da caccia
Le zone di addestramento cani (ZAC) sono le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, che si classificano in 5 tipi differenti, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a), legge regionale 5/2018, e precisamente:

La Provincia autorizza l'istituzione di:

  • ZAC tipo 1: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma su selvaggina naturale o immessa, con divieto di sparo.

  • ZAC tipo 2: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita su selvaggina naturale o immessa, con divieto di sparo.

  • ZAC tipo 3: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, e falchi, con facoltà di sparo esclusivamente su animali provenienti da allevamento appartenenti alle seguenti specie: quaglia, fagiano, pernice rossa, starna.

  • ZAC tipo 4: zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, esclusivamente sulle specie lepre e cinghiale provenienti da allevamento, con divieto di sparo.

  • ZAC tipo 5: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, esclusivamente sulle specie coniglio selvatico e volpe provenienti da allevamento, con divieto di sparo.

  • La Provincia può istituire, con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, nel periodo compreso tra il 01 febbraio e il 15 agosto negli ATC e tra i l 01 febbraio e il 01 settembre nei CA, di ciascun anno, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA, COME PREVISTO DALLA DGR N. 54-6258 DEL 16 DICEMBRE 2022 approvato con DCP n. 12 del 06/06/2023.

MODULO ISTANZA ZAC

 

Altre attività

  • Comitato consultivo provinciale per la caccia
  • Commissioni d'esame per il conseguimento delle abilitazioni venatorie